11 luglio 2009

News Normative

Di seguito troverete delle novità normative riguardanti l'isolamento termoacustico, l'efficienza e la certificazione energetica e le agevolazioni sugli impianti solari (termici e fotovoltaici). Citerò ove possibile sempre la fonte da cui traggo questi aggiornamenti normativi. In corsivo i miei commenti personali.

Ecoincentivi acquisto casa classe A e B
07/03/2010 - In allegato il decreto sugli ecoincentivi che riguarda tra l'altro l'acquisto di prima casa per edifici in classe A o B (60 milioni di €).
Non sono chiari diversi aspetti però. Se si applichi la norma regionale o quella nazionale (sicuramente Regione Lombardia entro qualche giorno emanerà una circolare) ma a mio avviso la classificazione da rispettare è quella nazionale, essendo gli incentivi appunto di natura statale non possono discriminare cittadini residenti in regioni diverse.
Non è precisato cosa fare con edifici in corso di costruzione, se sia possibile fare una certificazione basata sui dati di cui alla legge 10/1991 (con responsabilità poi del costruttore nel rispettare tutte le prescrizioni e quindi confermare poi, a costruzione finita, la classe energetica dell'edificio.
Verrà effettuata una riduzione del prezzo di vendita dell'immobile da parte del costruttore, il quale ha l'obbligo di "prenotare" gli ecoincentivi su di un sito ancora da realizzare.
Sembra che solo per gli ecoincentivi sull'acquisto di case efficienti, siano cumulabili gli incentivi con altre agevolazioni.

In un articolo apparto sul n. 16 di Edilizia e Territorio, il ministro Scajola ribadisce che il calcolo della prestazione energetica va effettuato sulla base delle norme nazionali e non delle normative regionali (la Lombardia ha una procedura di calcolo che si differenzia della norme tecniche serie UNI TS 11300). Sempre nello stesso articolo, il ministro afferma che sia per la classe A che B le abitazioni devono essere di nuova costruzione (anche demolizione e ricostruzione) e per la prima casa. 

Slitta ancora una volta l'obbligo di produzione da fonti rinnovabili per energia elettrica
16/02/2010 - Ennesima proroga per l'obbligo di dotazione nelle nuove costruzioni di impianti fotovoltaici o altro per la produzione di energia elettrica, già rinviato dal 01/01/2009 al 01/01/2010 dalla legge 142/2009. Questa proroga è inserita in un maxiemendamento al Milleproroghe (dl 149/2009). Per l'amor del cielo, tra congiuntura economica e i già presenti incentivi al fotovoltatico, lo slittamente non mi vede particolarmente contrario, se non per le solite modalità.. infatti, come l'anno scorso, dal 01 gennaio fino alla approvazione del maxiemendamento tale obbligo ancora persiste!
Linee Guida Certificazione energetica.. pubblicate!!
11/07/2009 Dopo qualche anno di ritardo, sono state finalmente pubblicate le linee guida nazionali sulla certificazione energetica, che potete trovare nella sezione Legislazione del mio blog.
Putroppo non ho ancora avuto il tempo di leggerli e quindi non li commento.. lascio a voi postare i vostri commenti

Differito l'obbligo di realizzazione impianti fotovoltaici per le nuove costruzioni
È stata differita al 2010 la scadenza del 1º gennaio 2009, prevista dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) entro cui i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW

Bozza delle linee guida per la certificazione energetica, il calcolo delle prestazioni energetiche etc
Qui potete scaricare le bozze dei tanto attesi decreti attuativi del Dlgs 192/2005 , che comprendono le linee guida nazionali per la certificazione energetica, il decreto legislativo sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e il decreto legislativo relativo ai criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Ribadisco che si tratta dell'ultima (credo) bozza e che deve essere ancora sottoposta alla verifica del nuovo governo e delle commissioni da esso insediate onde evitare qualsiasi tipo di equivoco.


Premi volumetrici per l’isolamento termico degli edifici
Il Decreto Legislativo n. 115/2008 sull’efficienza energetica (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2008 e disponibile qui) semplifica l’iter per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
11/03/2008 - Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”.
Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia, e creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

Bonus volumetrici per pareti e solai
Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. (non è i massimo.. era più sensato uno scomputo di tutta la muratura o dei solai se ad esempio, l'indice di prestazione energetica fosse inferiore ad esempio del 20% di quello previsto come limite dalla legislazione attuale come accade in Lombardia)
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici. (decisamente una good news.. )
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici. (altra buona notizia..)
Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il ruolo dell’Enea
All’Enea saranno affidate le funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”: l’ente avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico. Ogni anno l’Agenzia predisporrà un Rapporto annuale per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull'efficienza energetica (PAEE) nei quali i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente dovranno indicare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico. (era ora che venisse riconosciuto questo ruolo all'ENEA)

Ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni
Con le modalità previste dall’art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, saranno ripartiti fra le Regioni e le Province autonome, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi individuati con i PAEE. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali.
Alle Regioni inadempienti sarà inviato dal Governo un motivato richiamo a provvedere; in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, il Governo procederà al commissariamento.
Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligare a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.

“Il Consiglio dei Ministri – ha aggiunto Scajola – ha tuttavia concordato di apportare, con nuovo provvedimento in una delle prossime sedute, alcuni miglioramenti significativi per semplificare ulteriormente le procedure per gli interventi di efficienza energetica ed estendere l’area di applicazione delle agevolazioni per gli impianti di produzione”.
I miglioramenti riguarderanno, in particolare:
1. l’estensione della disciplina agevolata per gli impianti di produzione, alimentati con fonti rinnovabili o cogenerazioni ad alto rendimento, da 10 a 20 Megawatt elettrici, con facilitazioni agli scambi commerciali, nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza;
2. maggiori semplificazioni all’utilizzo del fondo rotativo di 25 milioni di euro per incentivare gli investimenti di efficienza energetica;
3. il rafforzamento dell’indirizzo e del controllo del Ministero dello Sviluppo economico sull’attività dell’Enea, nel ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica (esplicitamente richiesta dalla direttiva europea) con il compito di verificare, anche attraverso la propria rete territoriale, l’efficacia degli investimenti e il rispetto degli obbiettivi di risparmio;
4. ulteriori semplificazioni per la realizzazione di interventi di coibentazione e isolamento degli edifici, realizzazione di impianti solari e singoli generatori eolici di piccola dimensione e impianti di cogenerazione;
5. migliore coordinamento tra lo Stato, che fisserà le linee generali, e le Regioni che le attueranno con proprie norme;
6. maggiore efficacia dei “certificati bianchi” (crediti ambientali a vantaggio delle imprese che effettuano investimenti di efficienza).

Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Energia: presentato il pacchetto del Governo
Firmati i decreti attuativi per gli incentivi fiscali alla riqualificazione energetica degli edifici previsti dalla Finanziaria
20/02/2007 - Misure fiscali, economiche e strutturali per risparmiare energia e promuovere le fonti rinnovabili: questi, in sintesi, i contenuti del “pacchetto energia” presentato ieri dal Presidente del Consiglio.
Oltre agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici previsti dalla Finanziaria e per i quali sono stati firmati i decreti attuativi, della nuova politica energetica del Governo fa parte il nuovo decreto sul Conto Energia, approvato qualche giorno fa dalle Regioni, che incentiva la produzione di energia dalla fonte fotovoltaica.
Il pacchetto prevede poi l’incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, cioè la produzione combinata di energia elettrica e calore: chi la sceglie otterrà benefici sia in termini di semplificazioni, sia in termini di assegnazione di titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti certificati bianchi.
Del pacchetto presentato ieri fanno parte misure per dare impulso alla cosiddetta bioedilizia: il riferimento è al decreto 311 del 29 dicembre 2006 che ha modificato il Dlgs 192/2005 relativo alla certificazione energetica degli edifici estendendo, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare.
Un miliardo di euro è destinato invece alla “ecoindustria”, per promuovere la diffusione di processi produttivi meno energivori, incrementando la competitività. Sta per diventare operativa la revisione del Cip 6, il finanziamento introdotto alcuni anni fa per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili ma che poi ha finito per finanziare le “fonti assimilabili” tra cui gli inceneritori. Con la riforma – ha spiegato Pecoraro Scanio – alle rinnovabili saranno destinati 1,5 miliardi di euro all’anno.
Previste, inoltre, misure per la mobilità sostenibile e incentivi al sistema agroenergetico.
Una volta entrato a regime – ha concluso il vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco – il pacchetto sarà in grado di i ridurre fino al 20% i consumi energetici. Da non dimenticare, infine, che l’Italia ha l’obbligo di rispettare gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, riducendo le quote di emissioni di gas serra. (e nel caso probabile di sforatura l'Italia dovrà pagare fior fiori di euro...)
Allego sotto i documenti di sintesi diffusi dal Governo.
Risparmio energetico e fonti rinnovabili -Bioedilizia -
Fotovoltaico - Cogenerazione



Pubblicato il decreto legislativo correttivo del 192 in materia di risparmio energetico
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 di ieri 1° febbraio 2007)
Rimando a successive news le spiegazioni dei principali contenuti

02/02/2007 - Il nuovo decreto, che entra in vigore oggi, estende, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
Novità introdotte dal dlgs 311/2006 di integrazione e correzione del dlgs 192/2005
AMBITO DI APPLICAZIONE
-si estende anche agli interventi di manutenzione straordinaria (comprendendo ad esempio: rifacimento intonaci esterni e impermeabilizzazione delle coperture)
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
-dal 1 luglio 2007 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile > 1000mq
-dal 1 luglio 2008 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile <>
DIREZIONE LAVORI
obbligo di asseverare a fine lavori sia la conformità delle opere realizzate, sia l'attestato di qualificazione energetica. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto dall'interessato (può essere anche il progettista o il dl) senza oneri aggiuntivi per il committente (prevista una sanzione di 5000€ in caso di asseverazione falsa)
ISOLAMENTO TERMICO
-dal 2008 con un altro scalino dal 2010 saranno incrementate le richieste di performance energetica, limitando il consumo di energia primaria per il riscaldamento. Fino al 2008 ci sono delle modifiche delle metodologie di calcolo/verifica che possono incrementare comunque l'isolamento termico
-verifiche termoigrometriche semplificate
IMPIANTI TERMICI
-la definizione di ristrutturazione di impianto termico passa da “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione” a “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione CHE emissione”. La differenza è importante -> è ristrutturazione dell'impianto (con relativi obblighi) solo se modifico ad esempio: caldaia + tubazioni + radiatori!!!
-nel caso di sostituzione della caldaietta (P<35kw)>
SCHERMATURE
deve essere verificata puntualmente l'efficacia dei sistemi di protezione solare (schermature) con anche il calcolo della temperature interna estiva in assenza dell'impianto di condizionamento. Le schermature sono obbligatorie per gli edifici con sup. utile >1000mq.
FONTI RINNOVABILI
Per le nuove costruzioni, è obbligatorio il ricorso all'uso di energie rinnovabili (solare termico e fv, geotermia, biomassa, cogenerazione etc) per la produzione di energia termica ed elettrica. IN particolare per le nuove costruzioni o ristrutturazioni degli impianti termici, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% (20% nei centri storici) del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria con l'uso di fonti rinnovabili. Bisogna comunque restare in attesa di un decreto attuativo che fissi le prescrizioni minime e le caratteristiche tecnico costruttive di questi impianti per la produzione di energia elettrica e termica

ALLEGATO A: DEFINIZIONI
-la definizione di ristrutturazione di impianto termico passa da “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione” a “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione CHE emissione”. La differenza è importante -> è ristrutturazione dell'impianto (con relativi obblighi) solo se modifico ad esempio: caldaia + tubazioni + radiatori!!!
-l'equivalenza 9MJ=1kWhe presuppone un rendimento della rete elettrica nazionale di 0,4. questo rendimento è invece dichiarato essere 0,36 nell'allegato I
ALLEGATO E: RELAZIONE TECNICA
la relazione tecnica è molto + completa e richiederà molto + tempo
ALLEGATO H: RENDIMENTI DI COMBUSTIONE MINIMI RILEVATI NEI CONTROLLI
non sembrano un tantino elevati rendimenti minimi di 90+(2logPn) -1??
ALLEGATO I: PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
-verifica un rendimento basso 65+3logPn: ha senso?
-Nel caso di sostituzione della caldaietta (P<35kw)>
Evoluzione del D.Lgs. 192/2005. Verifiche tecnico-costruttive
Modifiche al regime transitorio in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici
14/02/2007 - La pubblicazione delle disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 192/2005 (decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006) modifica le regole del regime transitorio, in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici. Rimane ambiguo il quadro di riferimento delle modalità di calcolo e verifica, mentre vengono proposti nuovi valori limite e prescrizioni prestazionali che impongono maggiore attenzione alle scelte tecnico-costruttive. [...]
Resta aperto il problema del riconoscimento dei soggetti abilitati a produrre le certificazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (a cura del direttore lavori) o da “una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005”. Le procedure comunali decadranno con l’entrata in vigore delle Linee guida nazionali. Al di là dunque dei Comuni che avevano già legiferato in materia, non sono state abilitate figure a emettere la certificazione energetica, per cui tutto rimane in sospeso (nonostante la direttiva europea imponesse l’entrata in vigore della certificazione energetica a partire già da gennaio 2006).
Altra questione aperta è quella della messa a punto di una metodologia “nazionale” per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. All’estero, in attesa dell’emanazione del regolamento definitivo in materia di certificazione energetica, hanno partecipato al progetto internazionale “Impact” (IMproving energy Performance Assessments and Certification schemes by Tests), che aveva come obiettivo quello di testare sistemi di certificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso casi pilota e di derivare da tali applicazioni delle raccomandazioni per migliorare tool, schemi di certificazione, oltre che modalità per la formazione degli esperti accreditati e per la comunicazione delle informazioni tra il settore tecnico e l’utenza che utilizzerà l’edificio.
L’obiettivo è comunque quello di mettere a disposizione a livello nazionale uno strumento condiviso, sotto forma di software, utilizzabile dai certificatori (e dai progettisti).
In Italia, la mancata emanazione dei decreti contenenti i criteri generali e le metodologie di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, sta determinando una proliferazione di strumenti e metodi messi a punto da diversi soggetti, con l’inevitabile risultato di provocare disorientamento negli utenti finali, che ancora non hanno maturato una grande esperienza sul fronte della certificazione energetica degli edifici e sugli aspetti energetici del costruire in generale. E il decreto “correttivo”, che si limita a demandare alle Regioni l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto stesso, non ha certo posto le basi per una soluzione del problema all’interno di una quadro di riferimento coordinato a livello nazionale.
Su questo fronte la direttiva 2002/91/CE prevede la possibilità di calcolare il rendimento energetico degli edifici in base a una metodologia, che può anche essere differenziata a livello regionale”, ma sottolinea chiaramente anche come ogni interpretazione locale debba fare riferimento a “un’impostazione comune” allo scopo di creare un contesto omogeneo che renda l’informazione sul rendimento energetico degli edifici “un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario”. Nella direttiva si fa quindi riferimento allo sviluppo di metodologie di calcolo che portino a una armonizzazione delle procedure a livello comunitario.

Certificazione energetica edifici: ok alle modifiche
Entro febbraio 2007 le linee guida per i criteri di certificazione; obbligo di solare termico e fotovoltaico nei nuovi edifici
22/12/2006 - È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di oggi, il decreto legislativo che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Il nuovo decreto prevede, tra le altre cose, l’estensione dell’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti a partire dal 1° luglio 2007, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. A partire dal 1° luglio 2007, infatti, la certificazione energetica diventa obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile, mentre dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Sempre dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica diventa requisito indispensabile per accedere agli incentivi pubblici.
Entro febbraio 2007 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione. Fino all’emanazione delle linee guida, la certificazione energetica (che secondo il decreto 192 deve essere fatta da soggetti terzi) potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Per quanto riguarda le regole tecniche, sono stati resi più restrittivi i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite. Il nuovo decreto infatti anticipa al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Per tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di installare un impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con apposito decreto.
Verrà agevolato l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento. Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
Rendimento energetico in edilizia: ok del Senato
La Commissione Industria invita ad emanare prima possibile le norme attuative e a non imporre le tecnologie rinnovabili da installare
20/12/2006 - Parere favorevole con osservazioni è stato espresso dalla Commissione Industria del Senato sullo Schema di decreto che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Nelle scorse settimane anche le Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il Dlgs 192/2005 alla direttiva 2002/191/CE.
Dello stesso avviso è la Commissione di Palazzo Madama, che chiede di prevedere che l’attestato di certificazione energetica venga messo a disposizione, contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto di redigere l’atto.
I senatori sottolineano la necessità di emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.
Chiedono, inoltre, di evitare la fissazione di limiti minimi di trasmittanza delle componenti dell’edificio, e di limiti alle dimensioni delle superfici vetrate. È opportuno – secondo la Commissione - evitare di imporre l’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile (come i pannelli solari per l’acqua sanitaria) a scapito di altre fonti rinnovabili. Potrebbe invece essere previsto che una determinata quantità di energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di sistemi, purché tutti rinnovabili. Occorrerebbe – prosegue la Commissione - demandare ai progettisti la scelta della tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica realizzazione edilizia.
Lo schema di Dlgs ha ottenuto parere favorevole anche dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, ha chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000 euro.


Modifiche al 192/2005: sì delle Commissioni
Ok all’obbligo della certificazione per gli immobili da immettere nel mercato
15/12/2006 - Parere favorevole è stato espresso dalle Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera sullo Schema di decreto che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Nella seduta del 13 dicembre scorso, la Commissione Attività produttive ha, in primo luogo, valutato positivamente la possibilità introdotta dall’art. 2 dello schema di decreto di far predisporre l’attestato di qualificazione energetica da un professionista già a conoscenza delle caratteristiche di un edificio, per semplificare la procedura per il rilascio della certificazione energetica. (a mio avviso non è invece il massimo, visto che la maggior parte dei progettisti e D.L. non ne capisce nulla di isolamento termico!)
Inoltre, secondo la Commissione, le disposizioni che estendono gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 192/2005, legando la necessità della certificazione all'immissione dell'edificio nel mercato immobiliare, rendono più aderente il Dlgs 192/2005 alla direttiva 2002/191/CE, la quale stabilisce che in fase di costruzione, vendita e locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore.
Infine la Commissione suggerisce al Governo di prevedere scomputi nel calcolo della volumetria consentita per gli extraspessori, superiori a 30 cm. e fino ad un massimo di 50 cm., di chiusure verticali e orizzontali che contribuiscono al conseguimento del risparmio energetico, e di raccordare le disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici contenute nella Finanziaria con le nuove norme del decreto di modifica. (anche qui, se non c'è una quantificazione del miglioramento della prestazione come riferimento, non ha molto senso l'aumento dello spessore, che deve poi sempre essere bilanciato con i diritti di terzi, tipicamente le distanze dalle costruzioni altrui)
Parere favorevole è stato espresso anche dalla Commissione Bilancio, a condizione che le modifiche alla legislazione vigente non comportino aggravi di spesa per lo Stato, con riferimento agli sgravi fiscali e ai contributi pubblici.

Rendimento energetico, sì delle Regioni alle modifiche
Parere favorevole allo schema di decreto che modifica il 192/2005
07/12/2006 - Ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza delle Regioni, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 192/2005 relativo al rendimento energetico in edilizia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso.
Nella seduta del 30 novembre, la Conferenza ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di recepire alcune modifiche, tra cui la limitazione dell’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per accedere ad incentivi ed agevolazioni, ai casi in cui il contributo sia superiore a 3.000 €.
Viene chiesto di rinviare di 6 mesi – dal 1° gennaio al 1° giugno 2007 – l’obbligo per tutti i contratti relativi alla gestione di impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, di prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio.
Le Regioni chiedono, inoltre, di specificare che l’attestato di qualificazione energetica da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, non comporti oneri aggiuntivi per il committente.

Riassunto e commento della bozza di modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005

04/12/2006 - Come sapete, è in corso di "esame finale" un decreto di modifica del decreto legislativo n. 192 sull'efficienza energetica in edilizia. Tralasciando qualche dubbio di legittimità di modifiche al decreto dopo oltre 1 anno dell'entrata in vigore vado ad elencarvi alcune importanti novità che, secondo le mie fonti (segrete :)) dovrebbero essere definitivamente approvate:

  • valori delle trasmittanze minime obbligatorie dal 2008 inferiore al 20% rispetto alle attuali -> (circa 10/15 cm di isolamento termico su pareti esterne e coperture)
  • obbligo di progetto delle schermature sulle superfici vetrate (non sembra sia consentito l'approccio prestazione con vetri selettivi)
  • massa minima pari a 290Kg/mq per pareti sull'esterno (non sembra sia consentito l'approccio prestazione -> addio alle proposte di costruzioni leggere in legno)
  • Progettazione che tenga conto della ventilazione naturale e nel caso tale ventilazione non sia efficace si prescrive l’impiego della VMC
  • In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni integrali (con sup. utile >1000mq) si devono installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (che coprano almeno il 30% del fabbisogno annuo)
  • In tutti gli edifici di nuova costruzione o nei casi di ristrutturazione di impianti in edifici pubblici si devono installare pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (che coprano almeno il 50% del fabbisogno annuo)
  • vengono fissati limiti massimi al rapporto superficie trasparente e superficie opaca dell’involucro (anche qui è negato l'approccio prestazionale):
    • 0.2 edifici residenziali (escl. conventi, case di cura, ecc…)
    • 0.5 per restanti edifici (escl. Sportivi e industriali)
In definitiva, l'inasprimento della legislazione pensata dal Ministero dello Sviluppo, non si basa su un moderno aspetto prestazionale (fisso la prestazione e la garantisco con più soluzione tecnologiche) ma su uno prescrittivo (questo è il limite e se rispetti il limite per me va bene). Certamente, a fronte di intenzioni più che condivisibili, la metodologia di legislazione adottata limita fortemente la progettazione architettonica (non si potranno + costruire palazzi con molto vetro, si obbligherà la schermatura anche nei centri storici etc..) e l'innovazione tecnologica.

Le nuove regole per il risparmio energetico in edilizia
Le osservazioni di Uncsaal sulle modifiche al Dlgs 192/2005

30/11/2006 – Nel mese di ottobre il Governo ha approvato in via preliminare due provvedimenti che introducono disposizioni finalizzate a promuovere una politica volta al risparmio energetico in edilizia. Si tratta del disegno di Legge Finanziaria 2007, che introduce importanti novità in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici. E dello schema di decreto legislativo (06/10/2006) che introduce “disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 19 agosto 2005 n. 192”, entrato in vigore l’8 ottobre 2005.
Favorevole al disegno che si cela dietro le nuove disposizioni normative in materia di energia nel settore edilizia, l’Uncsaal - Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe – ha veicolato al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Commissioni Parlamentari competenti una serie di osservazioni migliorative dello schema di decreto 06/10/2006.
Lo schema di decreto che riscrive il Dlgs 192/2005 rende obbligatorio:
- solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria per una frazione pari ad almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda;
- installazione di un impianto fotovoltaico;
- sistemi schermanti esterni.

Anticipa inoltre al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009.
Conferma infine l’obbligo della certificazione energetica degli edifici, già introdotto dal Dlgs 192/2005. In attesa che siano definite le Linee Guida – che, ricordiamo, dovrebbero essere diffuse entro la fine dell’anno - ammette la sostituzione temporanea della certificazione energetica con un “attestato di qualificazione” elaborato dal progettista o dal direttore dei lavori.
Pur apprezzando le novità introdotte dalla nuova versione del Dlgs 192/2005, l’Uncsaal ha predisposto alcune osservazioni con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del provvedimento a cui è stata data risposta dal Sen. Scarabosio


Certificazione energetica edifici: il ruolo dei professionisti
27/10/2006 - Il Governo spinge l’acceleratore sul risparmio energetico in edilizia ed emana un decreto-tampone per dare concreta soluzione alle difficoltà legate alla prima applicazione della certificazione energetica, introdotta dal decreto legislativo 192/2005 e diventata obbligatoria dall’8 ottobre scorso. In attesa della emanazione delle Linee guida, il certificato energetico è sostituito da un “attestato di qualificazione energetica”. L’onere di preparare il suddetto documento è affidato al direttore dei lavori o ad un professionista abilitato. Sarà uno dei decreti attuativi, ancora in attesa di emanazione, che fornirà delucidazioni in merito.Sono chiare le difficoltà ad oggi legate all’applicazione del decreto 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici. Non solo mancano ancora le Linee guida per l’elaborazione del documento. Non si sa nemmeno chi sono i soggetti terzi incaricati del compito di preparare il certificato. Di qui la scelta del Governo di emanare il decreto-tampone, che apporta delle modifiche al dlgs 192/2005. Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso, interviene con soluzioni-ponte.Prima di tutto il certificato energetico viene sostituito, almeno sino alla emanazione delle Linee guida (che il Ministero dello Sviluppo Economico promette entro fine anno), da un “attestato di qualificazione energetica”. Non esiste un modello standard cui fare riferimento. Sarà sufficiente seguire le metodologie indicate nella Legge 10/1991.In attesa del decreto attuativo che individui l’identità degli organismi terzi abilitati alla preparazione del certificato, il compito viene temporaneamente affidato al progettista o al direttore dei lavori. La sua parcella rischia una decurtazione sino al 70% in caso di false dichiarazioni.

07 maggio 2009

Incentivi Finanziaria 2008

Iniziamo a parlare della finanziaria 2008. Come sempre raccoglierò e commenterò (scritte in corsivo) qualche notizia apparsa sul web...

"Basta" ACE per sostituzione caldaia
17/07/09 Il Senato ha approvato il disegno di legge su "Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", quindi attualmente ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L'art. 31 di tale disegno di legge ha soppresso l'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% "per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione".
Con l'entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti (caldaie a condensazione e valvole termostiche o altri dispositivi modulanti agenti sulla portata, redatta da un tecnico abilitato), oltre comunque all'invio della documentazione tramite il sito internet dell'ENEA.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti (ma vale solo per edifici che hanno già un Attestato di Certificazione Energetica).

Probabilmente gli unici a non gioire di questo provvedimento saranno i produttori di valvole termostatiche e i termotecnici :(
.. chissà perchè!

Uscito il modello di comunicazione all'Ade
07/05/2009 Cono "solo" 2 mesi abbondanti di ritardo è uscito il decreto del direttore dell'Ade che stabilisce le modalità per la comunicazione dall'AdE dei lavori eseguiti per la riqualificazione energetica (ovviamente farsi inviare i dati dall'altro ente, l'ENEA, era troppo complicato).. vabbè!!

La dichiarazione deve essere inviata dagli intermediari (commercialisti, CAF, ACLI) e/o dai contribuenti, non dai tecnici redattori della pratica 55%.

Il modello di comunicazione è da inviare per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:
- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010,
indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.


Rientra la paura del taglio degli incentivi al 55% (almeno per il 2008)
E' di poco fa la notizia che
il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Lo ha detto poco fa il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera.
A farsi promotrice della modifica potrebbe essere il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, che presenterà un emendamento governativo per cancellare l’art. 29 del DL 185/2008.
Gli interventi e le pratiche concluse quindi nel 2008 sono "salve"

Tremonti nell'intervento aggiunge: “La retroattività non ci può essere e il Parlamento la correggerà ma voglio sul futuro ribadire un criterio: il crediti di imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati utilizzati come bancomat” ed ha definito “incivile” l'introduzione di crediti di imposta non sufficientemente coperti: “questo non accadrà con il nostro governo”.
Resta quindi da capire se la copertura finanziaria per il 2009/2010 sarà presente, e se le modifiche introdotte alla procedura per accedere alle detrazioni (con l'istanza di domanda all'Agenzia delle Entrate) sarà o meno mantenuta.


A rischio le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
30/11/08 - Sconcertante la notizia appena giuntami, riportata dal sole 24 ore di venerd' 28 novembre e ripresa da varie agenzie stampa..
La crisi finanziaria in atto va ad incidere anche sugli stanziamenti per la riqualificazione energetica degli edifici.
Con l'entrata in vigore del decreto legge
n. 185/2008 anti-crisi del governo, pubblicato questa mattina sulla Gazzetta ufficiale, diventa molto piu' complesso l'iter per avere accesso alle detrazioni Irpef e Ires del 55% delle spese sostenute, ad esempio, per installare un pannello solare o sostituire un impianto di climatizzazione o cambiare gli infissi alle finestre.
Il decreto prevede infatti che per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2007, i contribuenti debbano inviare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, "un'apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi". L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo l'ordine cronologico di invio e comunica entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita comunicazione di accoglimento "l'assenso si intende non fornito" e il cittadino non potra' usufruire della detrazione. Per le spese sostenute nel 2008, in caso di mancato invio della domanda o di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, l'interessato potra' comunque usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro da ripartire in 10 rate annuali .

Il decreto limita anche moltissimo il tetto della somma a disposizione per le detrazioni.
Pur sottolineando che era ed è necessario un controllo non solo formale sugli interventi incentivati, sulla correttezza della pratiche (per non favorire i soliti furbetti), sono completamente in disaccordo con tale disposizione che è retroattiva (vale per i pagamenti eseguiti dal 1/1/2008) di difficile attuazione (l'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica) e non democratica (si andrà infatti a valutare in ordine di ricezione delle domande). Vabbè che siamo in Italia.. ma stiamo esagerando!!!!!

Risoluzioni AdE 303 e340: Niente detrazione alle immobiliari

Le risoluzioni dell'Ade n.303 del 15 luglio 2008 e n. 340 del 01 agosto 2008 invece evidenziano come nel caso di impresa edile o immobiliare che intenda riqualificare energeticamente un immobile per poi immetterlo sul mercato (immobili merce) per vendita o locazione, non possano beneficiare del contributo del 55% per le spese sostenute, in quanto non è ritenuta "utilizzatore finale". In sostanza i soggetti titolari di reddito di impresa possono avvalersi delle detrazioni solo per immobili strumentali (sedi dell'attività).
In particolare si rileva che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce in quanto l'Agenzia interpreta che i benefici fiscali siano da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio

Detrazione 55%: la nuova Guida dell'Agenzia delle entrate disponibile nella sezione Legislazione

Detrazione 55%: disponibile il nuovo decreto attuativo
Le procedure per usufruire dei benefici fino al 2010 con i nuovi valori limite previsti dal DM 11 marzo 2008

16/04/2008 – Pubblichiamo in anteprima il nuovo Decreto Ministeriale che disciplina la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008.
Il nuovo decreto interviene sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.

Tra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, è aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La procedura per accedere all’agevolazione non cambia: per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:
a) acquisire l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.
All’art. 5, comma 1 del DM 19 febbraio 2007, che impone di redigere l’attestato di certificazione energetica utilizzando le procedure approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005, il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del Dlgs 192/2005, oltre che quelle regionali o comunali.
Si tratta del Decreto interministeriale che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e che contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

Novità anche per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW: per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può applicare, in alternativa al calcolo contenuto dell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di cui all’allegato G al nuovo decreto.
(di tratta del vecchio metodo semplificato previsto dall'originario DM 19/02/2007 rivisitato in modo da valutare "+ coerente " il rendimento degli impianti termici e tenendo conto approssimativamente anche delle dispersioni dovute a componenti diverse dalla sola trasmissione di calore.. spero che l'ENEA giustifici tale formula)

Cambiano i valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: il DM 19/02/2007 imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al DM stesso; secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il valore della trasmittanza termica in caso di interventi sull'involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far riferimento non sono più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007 ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. (per questi interventi l'asseverazione deve riportare anche una stima della trasmittanza originaria del componente sostituito e non vedo come il produttore dei serramenti, che può fornire il certificato energetico sostitutivo dell'asseverazione, possa quantificare tale aspetto!!!)

Il nuovo articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione: il contribuente sceglie irrevocabilmente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; viene inoltre disciplinato il caso di vendita, donazione o successione dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.

L’articolo 9-ter interviene invece sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, come modificata dalla Finanziaria 2008 è possibile fruire della detrazione a condizione che l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.

Il Decreto è in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.


Detrazione 55%: ok ai decreti attuativi della Finanziaria 2008
In arrivo le istruzioni per usufruire fino al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
11/04/2008 - Sono stati firmati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti attuativi della Finanziaria 2008, in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. (non potevano fare 1 solo decreto attuativi?? magari senza castronerie tipo PCI legna =0?? Se ne parla tanto, ma come si vede dalla gestione l'efficienza energetica è vista e vissuta + come una moda/buisness che come valida realtà per il risparmio energetico globale!!)

Qui il comunicato stampa dell'MSE


Pubblicato il DM attuativo della finanziaria 2008!!
Il decreto 11/03/2008 è l'attuativo del comma 24 lettera a della finanziaria 2008 relativo alle detrazioni fiscali 55% per la riqualificazione energetica..
In tale decreto viene specificato:
- l'indice della prestazione energetica (EPi) limite dell'edificio per usufruire della detrazione per riqualificazione energetica globale previsto dal comma 344 della finanziaria 2007
- le nuove trasmittanze dei serramenti incentivabili (pari a 2,20W/m2K fino al 31/12/2009 e 1,6W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a buoni telai in PVC o legno e vetrocamera bassoemissivo possibilmente con gas argon)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico delle pareti verticali incentivabili (pari a 0,34W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,28W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 8/10cm di cappotto)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico delle coperture incentivabili (pari a 0,30W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,24W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 12/14cm di isolante)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico dei pavimenti (verso locali non riscaldati ed esterno) incentivabili (pari a 0,33W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,27W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 12/14cm di isolante)
- l'agevolazione della sostituzione dei generatori di calore con modelli a biomassa con certi requisiti minimi di rendimenti ed emissioni

Non è però stato chiarito (e chissà quando lo sarà):
- come comportarsi per gli interventi a cavallo tra il 2007 e 2008 (l'ENEA rimanda ad un decreto ancora da emanare)
- quale documentazione sia da compilare per usufruire delle detrazioni (l'ENEA parla di 2 modelli di scheda informativa, uno per i serramenti e solare e l'altro per isolamenti e sostituzione generatori di calore)


Quando non si premia la professionalità..
Sotto pubblicherò uno stralcio (relativo alla finanziaria 2008) di un articolo comparso sulla rivista Progetto 2000 di Ediclima srl a firma del perito Franco Soma. Non posso che quotare tutto quanto espresso da quest'autorevole progettista, che da sempre cerca di far valere le professionalità dei componenti e della conseguente legislazione UNI/CTI al posto delle frammentate iniziative campanilistiche...

FINANZIARIA 2008: SERRAMENTI E SOLARE SENZA DIAGNOSI di Franco Soma
La diagnosi energetica, resa possibile dai nuovi metodi di calcolo elaborati o perfezionati dal CEN, si è rivelata il mezzo più potente per individuare gli interventi efficaci sotto il profilo dei costi in grado di ridurre in modo drastico il consumo energetico degli edifici esistenti.
Solo la diagnosi è in grado di fornire tutti gli elementi che consentono di valutare le prestazioni parziali
dell’edificio (trasmittanze dei componenti edilizi e rendimenti dei sottosistemi impiantistici) e di valutare dove essi siano migliorabili, con quali vantaggi (mediante la simulazione) e con quali costi (mediante analisi economica). L’esecuzione di interventi parziali, quali la sostituzione di un generatore di calore, la sostituzione di serramenti o qualsiasi altro intervento, senza una diagnosi e relative simulazioni che consentano di valutarne gli effetti, vanifica spesso buona parte del risparmio conseguibile, a parità di costi o addirittura a costi superiori.
Costi superiori si sopportano per esempio sostituendo il generatore di calore senza verificare se ne fosse sufficiente uno di potenza molto inferiore, come spesso accade. Si vanifica il risparmio, per esempio quando si sostituiscono i serramenti con altri di resistenza termica nettamente superiore, senza installare valvole termostatiche e contabilizzazione del calore (in edifici con impianto centralizzato). Si compromette il benessere (per rumorosità e sovratemperature) e si limita il risparmio, installando valvole termostatiche senza il necessario adeguamento delle portate e senza dimensionare la corretta autorità della valvola, da
cui dipende il rendimento di regolazione, e così via.
I decreti attuativi della finanziaria 2007 si sono espressi in modo troppo ermetico e per questo non sono stati compresi. I commi 1 e 2 dell’art. 5 del DM 19 febbraio 2007 richiedono che l’attestato di certificazione energetica (o l’attestato di qualificazione energetica) siano predisposti successivamente all’esecuzione degli nterventi. Questa richiesta è corretta, in quanto la prestazione si deve riferire all’edificio come risultante dopo gli interventi. Quello che forse è sfuggito è che la diagnosi non costituisce praticamente lavoro aggiuntivo: una volta effettuato l’input dei dati, si eseguono le simulazioni finalizzate all’individuazione degli interventi efficaci sotto il profilo dei costi; si decidono quindi gli interventi da realizzare e si calcola la prestazione di progetto (design rating) per verificare che questa soddisfi ai requisiti eventualmente richiesti. Una volta eseguito l’intervento, se non sono intervenute varianti in corso d’opera rispetto al progetto,lo stesso calcolo diventa attestato di certificazione o di qualificazione energetica (asset rating), senza ulteriori fatiche. Se le varianti sono invece intervenute, si tratta solo di correggere l’input per adeguarlo alle varianti e di ristampare l’elaborato.
Le associazioni dei consumatori hanno invece interpretato l’attestato di certificazione energetica come un balzello a favore della “corporazione dei professionisti” ed hanno richiesto a gran voce, ed ottenuto per la legge finanziaria2008, la sua eliminazione (limitatamente all’installazione dei serramenti e dei pannelli solari termici). Invece di spiegarne meglio la funzione e l’utilità si è preferita la sua eliminazione; il che costituisce un danno certo per i consumatori. Si installeranno quindi serramenti nuovi e pannelli solari termici non perché si tratta di un intervento indicato come conveniente dalla diagnosi quando eseguito in concomitanza con i dovuti adeguamenti impiantistici, ma perché non occorre la certificazione energetica.
Tocca allora ai professionisti seri far capire all’utente che l’intervento non si sceglie per simpatia, ma sempre attraverso una diagnosi. La diagnosi potrebbe infatti indicare che l’intervento deciso a priori
dall’utente, è l’ultimo ed il meno conveniente da realizzare e che spreca i suoi soldi se non agisce con la necessaria coerenza.


Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione

06/12/2007 - Prosegue in Commissione Bilancio della Camera l’esame del disegno di legge Finanziaria 2008. Nella seduta del 4 dicembre scorso sono stati approvati i primi emendamenti al testo in discussione.
Tra questi vi è l’applicazione della detrazione del 55% anche alle “spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009”.
Dal testo della norma – non proprio chiarissimo – pare di capire che sarà possibile detrarre dall’Irpef il 55% delle spese sostenute per l’installazione di impianti di riscaldamento dotati di caldaie diverse da quelle a condensazione; non è però specificato di quali caldaie si tratti. (che sia la lobby dei costruttori di caldaiette a farsi sentire?? che senso ha incentivare al 55% impianti che permettono riduzioni dell'inquinamento molto inferiori rispetto alle caldaie a condensazione???)

Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui. (copertura della sola sostituzione di caldaie non a condensazione)
Ricordiamo che la detrazione del 55% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione è prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

È stato approvato anche un emendamento che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Detrazione 55% senza attestato energetico per finestre e solare termico
La Finanziaria 2008 semplifica e proroga le agevolazioni su ristrutturazione, riqualificazione energetica, Ici e affitto

09/11/2007 - Il Senato ha approvato senza modifiche l’articolo 2 del disegno di legge Finanziaria 2008, confermando il testo approvato dalla Commissione bilancio.
Passano dunque le agevolazioni fiscali su ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, su prima casa e affitto, e viene eliminato l’obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari. (vi invito a leggere quanto ho scritto più sotto sotto)
Vediamo nel dettaglio le misure approvate:

Detrazione Irpef riqualificazione energetica e correzione Tabella trasmittanza
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
La tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007 dalla tabella allegata.

Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari

Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.(vi invito a leggere quanto ho scritto più sotto sotto)

Detrazione Irpef ristrutturazioni e Iva agevolata

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Governo e riqualificazione energetica
30/09/2007 Le notizie sulla Finanziaria 2008 confermano la proroga delle detrazioni al 55% per altri tre anni, viene confermata l'intero impianto della precedente Legge compresa la necessità (per l'ottenimento dello sgravio fiscale) dell'Attestato di certificazione energetica.

FINANZIARIA 2008: il testo definitivo.
Dalla lettura del testo della finanziaria 2008 (che ora è stato reso disponibile, scritto dopo la notte di mediazioni) emergono aspetti positivi, già richiesti ed auspicati dagli operatori del settore e dai cittadini, mentre altri, che anticipazioni di stampa avevano ventilato, sono stati accantonati: ci si riferisce alla ipotesi di eliminazione dell'Attestato per gli interventi più semplici che sarebbe stata una una sostanziale marcia indietro sul fronte della corretta diffusione della cultura del risparmio energetico.
Infatti, in un "miglioramento del meccanismo" iniziato con la Finanziaria del 2007 era stata ipotizzato che per la sostituzione dei serramenti e per l'installazione dei pannelli solari non fosse più indispensabile l'attestato di qualificazione energetica (o di certificazione energetica) redatto da un tecnico abilitato.
Nel testo definitivo non si trova traccia di questa informazione.
Per fortuna le anticipazioni non sono risultate fondate o il Governo ha messo giudizio, sarebbe stato come smentire quanto riportato dal D. Lgs. 311/2006 che è entrato in vigore il 6/2/2007 e che prevede:
"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti... omississ."

A mio avviso (ma anche ad avviso di qualche collega giurista) quindi o si cambia anche il dlgs 311 oppure l'obbligo dell'ACE rimane sempre, anche con l'approvazione di quel famoso emendamento che però crea confusione, visto che non si sa se la scheda informativa sarà da realizzare e a cura di chi. L'emendamento infatti riferendosi alla finanziaria 2007 comma 348 propone che venga abolito per serramenti e solare (e allora perchè non anche caldaie?? cappotto??) il solo punto b) ossia l'ACE/AQE..
Mah.. spero solo che non si crei ulteriore confusione..

Se fatto bene infatti (e spero che concordiate con me) l'ACE/AQE è fondamentale per far conoscere ai cittadini oltre al consumo energetico della propria abitazione/immobile, gli interventi efficaci sotto il profilo dei costi per migliorare l'efficienza energetica, rendendosi conto che prima di cambiare i serramenti o installare il solare, è decisamente meglio cambiare la caldaia o ancora meglio isolare la propria abitazione. Senza questo chiaro messaggio, si rischia (e per certi versi si vuole) far si che il solare, fortemente pubblicizzato come miracoloso anche per la sola ACS dalla miriade di imprese del settore, sia l'unico intervento realizzabile.
Peggio ancora si rischia con quel "blando" limite di trasmittanza richiesta ai serramenti, difficile da inquadrare come intervento di risparmio energetico visto che tranquillamente si arriva ad Uw 1,8W/m2K, porti i cittadini (oltre all'avere la muffa in casa perchè i muri non sono isolati) a spendere molti € in + solamente per sfruttare gli incentivi ed acquistare i serramenti + esteticamente migliori..

E' ancor più sconfortante che proprio i due interventi meno redditizzi per la collettività vengano ancor più spinti.. L'agevolazione sulla sostituzione di serramenti e installazione del solare è pagata dai contribuenti, quindi per tutti i cittadini (e per l'ambiente) sarebbe molto meglio che fossero incentivati altri interventi (cappotto, isolamento coperture, caldaie a condensazione realmente funzionanti come tali) che a parità di costo per il committente (e di agevolazione da parte dello Stato) siano più rispettose dell'ambiente e della collettività.

Ovviamente questo è uno "sfogo" che spero sia accolto e fatto proprio da chi, come ENEA, meglio di me sa cosa realmente sia meglio per la riduzione dei consumi energetici e inquinamento ambientale.

Piano casa: le novità della Finanziaria 2008
Nella manovra da 11 mld: taglio Ici, proroga detrazioni 55% e 36%, sconto Irpef sull'affitto, edilizia pubblica (fonte edilportale.com)

01/10/2007 - E' stata approvato un disegno di legge dal Consiglio dei Ministri per la Legge Finanziaria per il 2008.

Detrazioni Irpef riqualificazione energetica e ristrutturazione
E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dalla Finanziaria 2007.

E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, anche la detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione. Quest'ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
30/10/2007 - Tra le novità più rilevanti contenute negli emendamenti presentati al Ddl di conversione del DL fiscale è la ridefinizione delle norme sugli incentivi e le autorizzazioni per le fonti rinnovabili.
Sono stati presentati emendamenti per inserire articoli aggiuntivi dopo il 30 che prevedono “Norme per l’incentivazione dell’energica elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, “Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili”, “Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili”, “Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili”, unitamente a un emendamento per disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.
“Finalmente sembra che la maggioranza di centro-sinistra abbia imboccato la strada giusta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili", ha commentato Legambiente, in una nota, l'inserimento da parte del relatore della maggioranza di governo di un ampio emendamento alla Finanziaria, che riprende gli emendamenti già presentati da alcuni senatori dell'Ulivo, primi firmatari Ronchi e Ferrante.
"Il fatto che la maggioranza abbia inserito questo emendamento - continua Legambiente - fa ben sperare per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia che le associazioni ambientaliste chiedono da tempo".
Tra i provvedimenti previsti dall'emendamento c'è l'estensione del meccanismo del conto energia a tutte le fonti rinnovabili, oggi previsto solo per il fotovoltaico, già applicato con successo in altri paesi europei e anche la semplificazione delle procedure d'installazione.
È stata poi proposta l’istituzione nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente di un fondo per la promozione di rinnovabili ed efficienza attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A questo fondo sono destinati per il 2008 40 milioni di euro: entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge il dicastero di Pecoraro Scanio individuerà con decreto le modalità di utilizzazione delle risorse. Sarà poi istituito un altro fondo, che avrà una dotazione per il 2008 di 20 milioni di euro, per promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.


17/10/2007 - Il testo della Finanziaria 2008 presentato dal Governo in Parlamento esclude dalla detrazione fiscale i termocamini e le stufe a biomasse, le lavatrici di classe “A+”, le pompe di calore ad alta efficienza. È qianto sottolinea il Kyoto Club con una nota stampa. “Nonostante una mozione parlamentare approvata lo scorso 18 settembre, che impegna il Governo nell'estendere la defiscalizzazione per interventi di riqualificazione energetica della finanziaria 2007 a molti altri interventi di risparmio energetico – si legge nella nota - , il testo della Finanziaria 2008 presentato dal Governo in Parlamento non contiene nulla di quanto previsto”. (sinceramente a me va bene che questi incentivi non rientrino nel 55%. Mi sta bene se ci fossero incentivi ad hoc per questi strumenti di "risparmio energetico"..Ho sempre sostenuto che gli incentivi non debbano essere dati tanto al chilo, ma addirittura io penso che debbano essere dati nella stessa misura del conseguimento del risparmio energetico. Non ha senso infatti incentivare alla stesso modo serramenti con i "girigori" o serramenti ad altissima efficienza di pari prezzo, come non ha senso incentivare con lo stesso importo interventi che hanno risparmi energetici differenti..)
Il mistero è nascosto nei corridoi dei palazzi romani. “Inspiegabile la dinamica - spiega il Kyoto Club - : dagli uffici dei ministeri Ambiente e Sviluppo economico esce un testo che, sotto la spinta delle associazioni del settore, contiene correttamente alcune novità importanti: venivano, ad esempio, premiate, tra le altre, i termocamini e le stufe a biomassa ad alta efficienza, le lavatrici di classe A+, le pompe di calore ad alta efficienza. Purtroppo nella versione finale - prosegue la nota - tutto il buono della proposta viene spazzato via da una improvvida penna: probabilmente la Ragioneria generale”. Il Kyoto Club chiede quindi che venga ripristinato almeno il testo originale proposto dai ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, allineando così gli incentivi fiscali a quelli introdotti dalla finanziaria attualmente vigente.
Come se non bastasse anche il Wwf rincara la dose e con una nota stampa afferma: “il provvedimento non innesca le riforme fondamentali per la sicurezza energetica ed ambientale del Paese”. “Una carenza strategica – continua la nota - che si traduce in un reale rischio di impoverimento dei cittadini e in un pari rischio di perdita di competitività imprese. Un vero peccato: non si raccolgono i frutti delle cose buone prodotte quest’anno dal Governo e dal Parlamento, dal Dpef alla relazione dell’VIII Commissione della Camera, al piano nazionale per l'efficienza energetica al 2016”. Se l’associazione ritiene positivo il giudizio sul prolungamento al 2010 degli incentivi fiscali per la promozione dell’efficienza energetica delle abitazioni e l’introduzione di agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico, rimane invece stupita per l’eliminazione delle incentivazioni per l’acquisto di apparecchiature energetiche efficienti”.
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